(art. 20 LPCu)
1 Contribuziuns ad ovras permettan la realisaziun d’ovras d’art.
2 Contribuziuns a projects promovan la preschentaziun, l’intermediaziun e la derasaziun d’ovras d’art.
3 Contribuziuns ad ovras ed a projects pon vegnir surdadas en furma d’incumbensas.
(art. 20 LPCu)
1 I contributi per la realizzazione di opere consentono la creazione di opere d’arte.
2 I contributi per la realizzazione di progetti promuovono la rappresentazione, la mediazione e la diffusione di opere d’arte.
3 I contributi per la realizzazione di opere e i contributi per la realizzazione di progetti possono essere concessi in forma di committenze.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.