442.11 Ordinaziun dals 23 da november 2011 davart la promoziun da la cultura (OPCu)

442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu)

Art. 9 Lavur artistica

(art. 20 LPCu)

1 Contribuziuns ad ovras permettan la realisaziun d’ovras d’art.

2 Contribuziuns a projects promovan la preschentaziun, l’intermediaziun e la derasaziun d’ovras d’art.

3 Contribuziuns ad ovras ed a projects pon vegnir surdadas en furma d’incumbensas.

Art. 9 Creazione artistica

(art. 20 LPCu)

1 I contributi per la realizzazione di opere consentono la creazione di opere d’arte.

2 I contributi per la realizzazione di progetti promuovono la rappresentazione, la mediazione e la diffusione di opere d’arte.

3 I contributi per la realizzazione di opere e i contributi per la realizzazione di progetti possono essere concessi in forma di committenze.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.