442.11 Ordinaziun dals 23 da november 2011 davart la promoziun da la cultura (OPCu)

442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu)

Art. 7 Occurrenzas culturalas e projects

(art. 16 LPCu)

1 Occurrenzas valan sco singularas, sch’ellas han ina concepziun unica.

2 Sco unicas valan er festas da la cultura populara che sa drizzan ad in vast public.

3 In project vala sco spezialmain innovativ, sch’el cuntegna elements essenzials, novs u progressivs areguard l’intermediaziun d’art, areguard la lavur culturala u areguard il barat cultural.

Art. 7 Manifestazioni culturali e progetti

(art. 16 LPCu)

1 Sono considerate speciali le manifestazioni la cui concezione è unica.

2 Sono considerate speciali anche le feste di cultura popolare rivolte al grande pubblico.

3 Un progetto è considerato particolarmente innovativo se contiene elementi essenziali nuovi o avveniristici riguardo alla mediazione artistica, alla creazione culturale o agli scambi culturali.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.