1 Per lur proceduras concernent la concessiun da cussegliaziun, d’agid immediat, d’agid a pli lunga vista, d’indemnisaziun u da prestaziun da satisfacziun morala n’incasseschan las autoritads administrativas e giudizialas nagins custs da la victima e da ses confamigliars.
2 Resalvà resta l’adossament dals custs en cas da process da levsenn.
3 La victima e ses confamigliars na ston betg restituir ils custs per in’assistenza giuridica gratuita.
1 Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.
2 È fatto salvo l’addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari.
3 La vittima e i suoi congiunti non devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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