312.5 Lescha federala dals 23 da mars 2007 davart l'agid a victimas da delicts (Lescha davart l'agid a victimas, LAVi)

312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Art. 31 Scolaziun

1 La Confederaziun conceda agids finanzials per promover la scolaziun spezialisada dal persunal dals posts da cussegliaziun e da las persunas incaricadas cun l’agid a victimas.

2 Ella tegna quint dals basegns spezials da tschertas categorias da victimas, particularmain dals basegns da las victimas minorennas da delicts cunter l’integritad sexuala.

Art. 31 Formazione

1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime.

2 Tiene conto dei bisogni particolari di alcune categorie di vittime, in particolare delle esigenze dei minorenni vittime di reati contro l’integrità sessuale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.