Las inscripziuns en il Register svizzer dals funcziunaris da documentaziun tenor l’artitgel 6 alinea 2 ODPE310 ston vegnir fatgas entaifer 3 onns suenter l’entrada en vigur da la midada dals 27 d’october 2021.
309 Integrà tras la cifra I da l’O dals 27 d’oct. 2021, en vigur dapi il 1. da schan. 2022 (AS 2021 666).
Le iscrizioni nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali secondo l’articolo 6 capoverso 2 OAPuE310 devono essere effettuate entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 27 ottobre 2021.
309 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.