211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 99d Disposiziun transitorica da la midada dals 31 d’october 2018

Entaifer 5 onns suenter l’entrada en vigur da questa midada po la dunna che ha gì ina spersa u l’um che declera en scrit dad esser il schendrader, annunziar a l’uffizi dal stadi civil ina spersa ch’è capitada avant l’entrada en vigur da questa midada e sa laschar emetter ina conferma.

308 Integrà tras la cifra I da l’O dals 31 d’oct. 2018, en vigur dapi il 1. da schan. 2019 (AS 2018 4309 5447).

Art. 99d Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica, la persona che ha messo al mondo un infante privo di vita o che si dichiara per scritto procreatore può comunicare all’ufficio dello stato civile la venuta al mondo di un infante privo di vita avvenuta prima dell’entrata in vigore della modifica e farsi rilasciare una conferma.

308 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309 5447).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.