1 L’uffizi dal stadi civil dal lieu dal mortori annunzia tut ils mortoris da burgais esters, ch’el ston documentar, a la represchentanza dal stadi d’origin, en il circul consular da la tala il mortori è capità (art. 37 lit. a da la Conv. da Vienna dals 24 d’avrigl 1963198 davart las relaziuns consularas).
2 L’annunzia vegn fatga immediatamain e cuntegna las suandantas indicaziuns, uschenavant ch’ellas èn disponiblas:
1 L’ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d’origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963199 sulle relazioni consolari).
2 L’avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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