1 Ad autoritads estras vegnan communitgadas datas davart il stadi civil da lur burgais, sch’ina cunvegna internaziunala prevesa quai.
2 Sch’i manca ina tala cunvegna, po in’annunzia vegnir fatga da princip mo tras las persunas autorisadas (art. 59). Resalvada resta en cas excepziunals la consegna d’uffizi d’in excerpt sin dumonda d’ina autoritad estra (art. 61).
3 Communicaziuns tenor l’alinea 1 transmetta l’uffizi dal stadi civil directamain al SIS per mauns da la represchentanza estra, nun che la cunvegna internaziunala prevesia ina regulaziun divergenta.197
197 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 31 d’oct. 2018, en vigur dapi il 1. da schan. 2019 (AS 2018 4309).
1 I dati dello stato civile concernenti stranieri sono comunicati alle autorità nazionali estere se la comunicazione è prevista da una convenzione internazionale.
2 Mancando una tale convenzione, i fatti di stato civile possono essere di principio comunicati soltanto su richiesta degli aventi diritto (art. 59). Sono fatti salvi i casi eccezionali di trasmissione d’ufficio di estratti su richiesta delle autorità estere (art. 61).
3 Le comunicazioni di cui al capoverso 1 sono trasmesse dall’ufficio dello stato civile direttamente al SIS all’attenzione della rappresentanza estera, sempre che la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.198
198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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