161.11 Ordinaziun dals 24 da matg 1978 davart ils dretgs politics (ODP)

161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

Art. 7a Biro electoral chantunal

La regenza chantunala decretescha las disposiziuns ch’èn necessarias per ordinar e per realisar las elecziuns dal Cussegl naziunal. Ella designescha l’uffizi che maina e surveglia las elecziuns, che retschaiva e rectifitgescha las glistas da candidats e che cumpilescha ils resultats da l’elecziun (biro electoral chantunal).

13 Oriundamain art. 7.

Art. 7a Ufficio elettorale del Cantone

Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell’elezione (Ufficio elettorale del Cantone).

13 Originario art. 7.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.