La regenza chantunala decretescha las disposiziuns ch’èn necessarias per ordinar e per realisar las elecziuns dal Cussegl naziunal. Ella designescha l’uffizi che maina e surveglia las elecziuns, che retschaiva e rectifitgescha las glistas da candidats e che cumpilescha ils resultats da l’elecziun (biro electoral chantunal).
13 Oriundamain art. 7.
Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell’elezione (Ufficio elettorale del Cantone).
13 Originario art. 7.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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