Cedels electorals prestampads ston laschar plazza avunda per che las persunas cun dretg da votar possian panaschar e cumular en moda bain legibla.
12 Oriundamain art. 6a. Integrà tras la cifra I da la O dals 14 da zer. 2002, en vigur dapi il 1. d’avust 2002 (AS 2002 1755).
Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.
12 Originario art. 6a. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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