161.11 Ordinaziun dals 24 da matg 1978 davart ils dretgs politics (ODP)

161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

Art. 10 Repartiziun dals sezs

Il biro electoral chantunal eruescha immediatamain ils resultats dal circul electoral e la repartiziun dals sezs.

Art. 10 Ripartizione dei seggi

L’ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.