161.11 Ordinaziun dals 24 da matg 1978 davart ils dretgs politics (ODP)

161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

Art. 11 Verificaziun dal scrutini

Sch’igl exista in suspect ch’in resultat communal na saja betg correct, verifitgescha il biro electoral chantunal ubain sez il scrutini ubain incarichescha il biro electoral communal da far quai.

Art. 11 Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all’esattezza del risultato di un Comune, l’ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l’ufficio elettorale del Comune.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.