161.11 Ordinaziun dals 24 da matg 1978 davart ils dretgs politics (ODP)

161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

Art. 9 Transmissiun al biro electoral chantunal

1 Ils biros electorals communals transmettan al biro electoral chantunal – immediatamain suenter la cumpilaziun dals resultats – ils protocols electorals cun ils ulteriurs formulars auxiliars e cun ils cedels electorals.

2 Ils cedels electorals ston vegnir pachetads e sigillads uschia sco ch’els èn vegnids zavrads per la dumbraziun.

Art. 9 Trasmissione all’ufficio elettorale del Cantone

1 Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all’ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell’elezione con i moduli complementari e le schede.

2 Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell’ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.