1 Ils biros electorals communals transmettan al biro electoral chantunal – immediatamain suenter la cumpilaziun dals resultats – ils protocols electorals cun ils ulteriurs formulars auxiliars e cun ils cedels electorals.
2 Ils cedels electorals ston vegnir pachetads e sigillads uschia sco ch’els èn vegnids zavrads per la dumbraziun.
1 Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all’ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell’elezione con i moduli complementari e le schede.
2 Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell’ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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