Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 66 Calcolo delle posizioni da ponderare

1 Le posizioni delle classi di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 2 devono essere ponderate secondo l’allegato 2 nel caso dell’approccio AS-BRI.

2 Le posizioni delle classi di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettere a–e e g devono essere ponderate secondo l’allegato 3.

3 Le posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera f devono essere ponderate secondo l’allegato 4.

3bis Le posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis devono essere ponderate secondo le disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA. A tale scopo la FINMA si fonda sugli standard minimi di Basilea.57

4 Le posizioni nette in strumenti su saggi di interesse di cui all’articolo 60 devono essere assegnate alla classe di posizione dell’emittente e ponderate in modo corrispondente.

5 Nel caso delle posizioni sotto forma di strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario la ponderazione secondo i capoversi 3 e 4 si riferisce alla parte della posizione netta di cui all’articolo 52 non dedotta dai fondi propri in base all’approccio di deduzione corrispondente (art. 33).

57 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

Art. 65 Utilisation de notations externes sur une base consolidée

Les notations utilisées dans les sociétés à consolider peuvent être appliquées au niveau du groupe.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.