1 Le banche che non adempiono più le condizioni di cui all’articolo 47b devono comunicarlo senza indugio alla FINMA.
2 Se constata che una banca non appartiene più alla categoria 4 o 5 oppure che sussiste un motivo di reiezione di cui all’articolo 47c, la FINMA lo comunica alla banca.
3 Nel caso delle comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2, la FINMA accorda alla banca un termine affinché questa possa nuovamente adempiere le condizioni. Generalmente questo termine è di un anno, ma può, in singoli casi motivati, essere abbreviato o prolungato. Se, scaduto questo termine, le condizioni non sono adempiute, non è più possibile beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a.
La FINMA peut refuser la demande de simplifications si:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.