1 Swissmedic e le autorità cantonali collaborano nel quadro dei loro compiti di controllo e possono in particolare scambiarsi informazioni confidenziali.
2 Si informano reciprocamente in merito:
3 Le autorità cantonali trasmettono a Swissmedic le informazioni di cui sono a conoscenza e che indicano la presenza di vizi di qualità o di sicurezza.
4 Swissmedic può sostenere gli ispettorati dei Cantoni nel perfezionamento e nella formazione continua dei loro ispettori.
1 Customs clearance for imports, exports and goods in transit is governed by customs legislation.
2 The customs authorities provide Swissmedic with information on the import, export and transit of medicinal products.
3 Swissmedic may require the customs authorities to detain medicinal products for further inspection and take samples.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.