812.212.1 Ordinance of 14 November 2018 on Licensing in the Medicinal Products Sector (Medicinal Products Licensing Ordinance, MPLO)

812.212.1 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti, OAMed)

Art. 65 Collaboration with the customs authorities

1 Customs clearance for imports, exports and goods in transit is governed by customs legislation.

2 The customs authorities provide Swissmedic with information on the import, export and transit of medicinal products.

3 Swissmedic may require the customs authorities to detain medicinal products for further inspection and take samples.

Art. 64 Collaborazione fra Swissmedic e i Cantoni

1 Swissmedic e le autorità cantonali collaborano nel quadro dei loro compiti di controllo e possono in particolare scambiarsi informazioni confidenziali.

2 Si informano reciprocamente in merito:

a.
al rilascio, alla modifica, alla sospensione o alla revoca di un’autorizzazione d’esercizio;
b.
alle misure adottate;
c.
alle ispezioni.

3 Le autorità cantonali trasmettono a Swissmedic le informazioni di cui sono a conoscenza e che indicano la presenza di vizi di qualità o di sicurezza.

4 Swissmedic può sostenere gli ispettorati dei Cantoni nel perfezionamento e nella formazione continua dei loro ispettori.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.