Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 47b Condizioni

1 Possono beneficiare delle semplificazioni le banche delle categorie 4 e 5 che adempiono in ogni momento sia a livello di singolo istituto che a livello di gruppo finanziario le condizioni seguenti:

a.
i fondi propri necessari corrispondono a un «leverage ratio» semplificato pari ad almeno l’8 per cento;
b.
la quota media di liquidità è pari ad almeno il 110 per cento;
c.
il grado di rifinanziamento è pari ad almeno il 100 per cento.

2 Il «leverage ratio» semplificato corrisponde al quoziente tra:

a.
i fondi propri di base; e
b.
la somma di tutti gli attivi di bilancio, dedotti l’avviamento e le partecipazioni, e di tutte le posizioni fuori bilancio.

3 La quota media di liquidità corrisponde al quoziente tra:

a.
la media calcolata sugli ultimi 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità a fine mese («High Quality Liquid Assets», HQLA) secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 30 novembre 201244 sulla liquidità (OLiq); e
b.
il valore medio calcolato sugli ultimi 12 mesi del deflusso netto di fondi a fine mese secondo l’articolo 16 OLiq atteso sull’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress per la quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR).

4 Il grado di rifinanziamento corrisponde al quoziente tra:

a.
la somma degli impegni risultanti da depositi della clientela, obbligazioni di cassa, prestiti con una durata residua superiore a un anno e mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie con una durata residua superiore a un anno, e dei fondi propri; e
b.
i crediti nei confronti della clientela e i crediti ipotecari.

5 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative ai capoversi 2–4.

Art. 47a Vereinfachungen

Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV41 können bei der FINMA beantragen, von der Einhaltung der Bestimmungen über die erforderlichen Eigenmittel nach den Artikeln 41–46 dispensiert zu werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.