(art. 2 cpv. 5 LC)
Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a esercitare un’attività di collocamento non appena la sede principale ne abbia comunicato l’apertura all’autorità competente.
(Art. 2 Abs. 5 AVG)
Eine Zweigniederlassung im Kanton des Hauptsitzes ist zur Vermittlungstätigkeit berechtigt, sobald der Hauptsitz der zuständigen Behörde die Zweigniederlassung gemeldet hat.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.