(Art. 2 Abs. 5 AVG)
Eine Zweigniederlassung im Kanton des Hauptsitzes ist zur Vermittlungstätigkeit berechtigt, sobald der Hauptsitz der zuständigen Behörde die Zweigniederlassung gemeldet hat.
(art. 2 cpv. 5 LC)
Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a esercitare un’attività di collocamento non appena la sede principale ne abbia comunicato l’apertura all’autorità competente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.