746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 12 Distanze di sicurezza da edifici e luoghi con frequenti assembramenti di persone

1 I gasdotti con una pressione d’esercizio a partire da 25 bar nonché gli oleodotti devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

a.
2 metri dagli edifici non abitati;
b.
10 metri dagli edifici abitati;
c.
10 metri dai luoghi con frequenti assembramenti di persone.

2 Tra i gasdotti con una pressione d’esercizio massima di 25 bar e gli edifici abitati deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 5 metri.

Art. 12 Sicherheitsabstände zu Gebäuden und Orten mit häufigen Menschenansammlungen

1 Bei Gasleitungen mit einem Betriebsdruck ab 25 bar und bei Ölleitungen sind folgende Sicherheitsabstände einzuhalten:

a.
zu Gebäuden ohne Personenbelegung: 2 m;
b.
zu Gebäuden mit Personenbelegung: 10 m;
c.
zu Orten mit häufigen Menschenansammlungen: 10 m.

2 Bei Gasleitungen mit einem Betriebsdruck bis 25 bar ist zu Gebäuden mit Personenbelegung ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m einzuhalten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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