746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 13 Distanze di sicurezza dalle strade

1 Le condotte non possono essere posate longitudinalmente al di sotto delle strade.

2 Nel caso di parallelismo di una condotta con autostrade, semiautostrade e strade principali deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno 5 metri; nel caso di parallelismo con altre strade con copertura dura, la distanza di sicurezza deve essere di almeno 2 metri dal bordo di tale copertura.

3 Nel caso di incroci di una condotta con una strada deve essere rispettata una distanza di sicurezza verticale di almeno 2 metri.

Art. 13 Sicherheitsabstände zu Strassen

1 Rohrleitungen dürfen nicht längs unter Strassen verlegt werden.

2 Bei der Parallelführung einer Rohrleitung zu Autobahnen, Autostrassen und Hauptstrassen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m, bei der Parallelführung zu anderen Strassen mit Hartbelag ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zum Rand des Hartbelags einzuhalten.

3 Bei Kreuzungen ist zwischen einer Rohrleitung und einer Strasse ein vertikaler Sicherheitsabstand von mindestens 2 m einzuhalten.

 

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