Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

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Art. 12 Sicherheitsabstände zu Gebäuden und Orten mit häufigen Menschenansammlungen

1 Bei Gasleitungen mit einem Betriebsdruck ab 25 bar und bei Ölleitungen sind folgende Sicherheitsabstände einzuhalten:

a.
zu Gebäuden ohne Personenbelegung: 2 m;
b.
zu Gebäuden mit Personenbelegung: 10 m;
c.
zu Orten mit häufigen Menschenansammlungen: 10 m.

2 Bei Gasleitungen mit einem Betriebsdruck bis 25 bar ist zu Gebäuden mit Personenbelegung ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m einzuhalten.

Art. 12 Distanze di sicurezza da edifici e luoghi con frequenti assembramenti di persone

1 I gasdotti con una pressione d’esercizio a partire da 25 bar nonché gli oleodotti devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

a.
2 metri dagli edifici non abitati;
b.
10 metri dagli edifici abitati;
c.
10 metri dai luoghi con frequenti assembramenti di persone.

2 Tra i gasdotti con una pressione d’esercizio massima di 25 bar e gli edifici abitati deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 5 metri.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.