746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 11 Distanze di sicurezza da altre condotte interrate

1 Nel caso di parallelismo di una condotta con altre condotte interrate a una distanza fino a 10 metri, la distanza di sicurezza da rispettare deve essere determinata d’intesa con l’IFO in funzione del tipo di condotte, del loro diametro, del programma dei lavori e delle tecniche di costruzione.

2 Nel caso di incroci di una condotta con altre condotte interrate deve essere rispettata una distanza di sicurezza verticale di almeno 30 centimetri. Di norma, la condotta di trasporto deve passare al di sotto delle altre condotte interrate.

Art. 11 Sicherheitsabstände zu anderen erdverlegten Leitungen

1 Bei der Parallelführung einer Rohrleitung zu anderen erdverlegten Leitungen in einem Abstand bis zu 10 m ist der Sicherheitsabstand je nach Art und Durchmesser der Leitungen, nach Bauablauf und nach Bauverfahren im Einvernehmen mit dem ERI festzulegen.

2 Bei Kreuzungen ist zwischen einer Rohrleitung und anderen erdverlegten Leitungen ein vertikaler Sicherheitsstabstand von mindestens 30 cm einzuhalten. Die Rohrleitung soll in der Regel die anderen erdverlegten Leitungen unterqueren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.