Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.710 Ordinanza dell' 11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (OCSM)

510.710 Verordnung vom 11. Februar 2004 über den militärischen Strassenverkehr (VMSV)

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Art. 67 Formazioni di veicoli militari

1 Fuori delle località, i veicoli militari devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.

2 Le soste di formazioni di veicoli sulle strade principali e secondarie sono consentite soltanto quando non esistono altre possibilità e se si provvede a un disciplinamento della circolazione e una segnaletica sufficienti.

3 Il pubblico deve essere informato tempestivamente per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa in merito agli spostamenti di grosse formazioni di veicoli che possono perturbare la circolazione civile o il riposo degli abitanti. L’informazione è di competenza dell’UCNEs.

Art. 67 Militärische Fahrzeugverbände

1 Militärfahrzeuge müssen ausserorts unter sich einen Abstand von wenigstens 50 Metern einhalten.

2 Marschhalte von Fahrzeugverbänden sind auf Haupt- und Nebenstrassen nur zulässig, wenn andere Haltemöglichkeiten fehlen und für eine ausreichende Verkehrsregelung und Signalisation gesorgt wird.

3 Die Öffentlichkeit ist rechtzeitig durch die Medien über Verschiebungen grosser Fahrzeugverbände zu orientieren, wenn diese den zivilen Verkehr oder die Ruhe der Anwohner und Anwohnerinnen beeinträchtigen. Das SVSAA ist für die Information zuständig.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.