Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.710 Ordinanza dell' 11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (OCSM)

510.710 Verordnung vom 11. Februar 2004 über den militärischen Strassenverkehr (VMSV)

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Art. 66 Autostrade e semiautostrade

1 Possono circolare su semiautostrade e autostrade soltanto con l’autorizzazione dell’UCNEs:

a.
le formazioni di oltre 30 autoveicoli nonché parti di formazioni che si susseguono nello spazio di un’ora e che comprendono complessivamente più di 30 autoveicoli;
b.
i veicoli blindati ruotati, i veicoli speciali e i trasporti speciali che oltrepassano le dimensioni e i limiti di peso di cui all’articolo 54.141

2 Le esercitazioni di combattimento, le sfilate e la posa di segnali e di linee sono vietate sulle autostrade e semiautostrade.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 66 Autobahnen und Autostrassen

1 Nur mit einer Bewilligung des SVSAA dürfen auf Autostrassen und Autobahnen verkehren:

a.
Verbände von mehr als 30 Motorwagen sowie Teile von Verbänden, die sich innerhalb einer Stunde folgen und zusammen mehr als 30 Motorwagen umfassen;
b.
gepanzerte Radfahrzeuge, Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte, welche die Masse und Gewichte nach Artikel 54 überschreiten.150

2 Gefechtsübungen, Wegweisung, Vorbeimärsche, Leitungsbau sind auf Autostrassen und Autobahnen verboten.

150 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Juni 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1801).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.