Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.512 Ordinanza del 15 novembre 2004 sugli impianti per il tiro fuori del servizio (Ordinanza sugli impianti di tiro)

510.512 Verordnung vom 15. November 2004 über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessanlagen-Verordnung)

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Art. 8 Contributi dei Comuni sprovvisti di un proprio impianto di tiro a 300 m

I Comuni che non sono proprietari di un impianto di tiro a 300 m e che non adempiono entro i limiti del loro territorio comunale ai loro obblighi legali in materia di tiro conformemente all’articolo 133 capoverso 1 della legge militare, devono acquistare una quota proporzionale dell’impianto di tiro assegnato ai propri abitanti o da essi utilizzato. Essi corrispondono adeguati contributi alla manutenzione e al risanamento. Per l’assegnazione degli impianti di tiro è applicabile l’articolo 29 dell’ordinanza del 5 dicembre 20035 sul tiro fuori del servizio.

Art. 8 Beiträge von Gemeinden ohne eigene 300-m-Schiessanlagen

Gemeinden, die nicht Eigentümer einer 300-m-Schiessanlage sind und ihren schiessrechtlichen Pflichten nach Artikel 133 Absatz 1 Militärgesetz nicht innerhalb ihres Gemeindegebiets nachkommen, haben sich in die ihren Einwohnern zugewiesenen oder in die von diesen mitbenutzten Schiessanlagen anteilsmässig einzukaufen. Sie entrichten an den Unterhalt sowie die Erneuerung angemessene Beiträge. Für die Zuweisung von Schiessanlagen gilt Artikel 29 der Schiessverordnung vom 5. Dezember 20035.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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