Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 109a

197 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2015 1743).

Art. 110 Trasferimento dei contributi al Cantone

1 Per il versamento dell’acconto il Cantone può richiedere all’UFAG un anticipo dell’importo seguente:

a.
il 50 per cento al massimo dell’importo dell’anno precedente, eccetto i contributi nella regione d’estivazione; o
b.
il 60 per cento al massimo dell’importo totale dei contributi, eccetto il contributo di transizione e i contributi nella regione d’estivazione.

2 Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.

3 Il Cantone calcola i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.

4 Fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.

5 L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo totale.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.