814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Art. 1 Purpose

1 This Ordinance is intended to protect human beings, animals and the environment, as well as biological diversity and its sustainable use, from hazards or harm caused by handling organisms, their metabolic products and wastes.

2 It also aims, during the handling of genetically modified organisms, their metabolic products and wastes, to guarantee consumers’ freedom of choice and protect production that does not use genetically modified organisms.

Art. 1 Scopo

1 La presente ordinanza persegue lo scopo di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti.

2 Essa si propone inoltre, in caso di utilizzazione di organismi geneticamente modificati, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti, di proteggere la libertà di scelta dei consumatori e la produzione senza organismi geneticamente modificati.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.