Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern
Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 46d Teilnahme verpflichtete Betreiber von Luftfahrzeugen

1 Ein Betreiber von Luftfahrzeugen nach Anhang der Luftfahrtverordnung vom 14. November 1973143 (Luftfahrzeugbetreiber) ist zur Teilnahme am EHS verpflichtet, wenn er Flüge nach Anhang 13 durchführt.

2 Ein Luftfahrzeugbetreiber, der zur Teilnahme am EHS verpflichtet ist, meldet sich unverzüglich bei der zuständigen Behörde nach Anhang 14.

3 Kann der Betreiber nicht festgestellt werden, so gilt der Halter und subsidiär der Eigentümer des Luftfahrzeugs als Luftfahrzeugbetreiber.

4 Das BAFU kann verlangen, dass ein Luftfahrzeugbetreiber ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet.

Art. 46e Quantità massima di diritti di emissione disponibili

1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l’allegato 15 numeri 1–3.

2 In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l’UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell’UE in materia.

3 L’UFAM trattiene una quota della quantità calcolata secondo il capoverso 1 per metterla a disposizione di operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita. L’ammontare della quota è calcolato secondo l’allegato 15 numero 4.

4 La quantità di diritti di emissione secondo il capoverso 3 è assegnata alla riserva speciale secondo l’allegato IB dell’accordo SSQE146.

145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

146 RS 0.814.011.268

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.