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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 46e Quantità massima di diritti di emissione disponibili

1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l’allegato 15 numeri 1–3.

2 In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l’UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell’UE in materia.

3 L’UFAM trattiene una quota della quantità calcolata secondo il capoverso 1 per metterla a disposizione di operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita. L’ammontare della quota è calcolato secondo l’allegato 15 numero 4.

4 La quantità di diritti di emissione secondo il capoverso 3 è assegnata alla riserva speciale secondo l’allegato IB dell’accordo SSQE146.

145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

146 RS 0.814.011.268

Art. 46d Teilnahme verpflichtete Betreiber von Luftfahrzeugen

1 Ein Betreiber von Luftfahrzeugen nach Anhang der Luftfahrtverordnung vom 14. November 1973143 (Luftfahrzeugbetreiber) ist zur Teilnahme am EHS verpflichtet, wenn er Flüge nach Anhang 13 durchführt.

2 Ein Luftfahrzeugbetreiber, der zur Teilnahme am EHS verpflichtet ist, meldet sich unverzüglich bei der zuständigen Behörde nach Anhang 14.

3 Kann der Betreiber nicht festgestellt werden, so gilt der Halter und subsidiär der Eigentümer des Luftfahrzeugs als Luftfahrzeugbetreiber.

4 Das BAFU kann verlangen, dass ein Luftfahrzeugbetreiber ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.