141 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 8. Okt. 2014 (AS 2014 3293). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).
1 Un operatore di aeromobile secondo l’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 1973144 sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l’allegato 13.
2 Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all’autorità competente di cui all’allegato 14.
3 Se l’operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell’aeromobile è considerato gestore.
4 L’UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in Svizzera.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.