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Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 53 Approvvigionamento economico

531.44 Verordnung vom 14. Juni 2002 über die Verbürgung von Darlehen zur Finanzierung schweizerischer Hochseeschiffe

531.44 Ordinanza del 14 giugno 2002 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d'alto mare

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Art. 12 Wiederbenützung amortisierter Bürgschaftsmittel

1 Hat ein Eigner mindestens die Hälfte eines verbürgten Darlehens für ein Schiff amortisiert, so kann das BWL die Wiederbeanspruchung der entsprechenden Bürgschaftsmittel nach Massgabe dieser Verordnung für die Finanzierung anderer Schiffe bewilligen.

2 Es kann zum Schutz der finanziellen Interessen des Bundes die Wiederbeanspruchung der Bürgschaftsmittel für das gleiche Schiff gestatten.

10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 2255).

Art. 12 Riutilizzazione dei fondi ammortizzati della fideiussione

1 Se un acquirente o un proprietario ha ammortizzato per una nave almeno la metà di un mutuo garantito da fideiussione, l’UFAE può autorizzare una nuova richiesta di fideiussione dello stesso importo per il finanziamento di altre navi secondo i criteri della presente ordinanza.

2 Per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione, l’UFAE può autorizzare una nuova richiesta di fideiussione dello stesso importo per il finanziamento della stessa nave.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2255).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.