Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 146 Erforderliche Rechtsetzung

1 Ist nach dieser Verfassung neues Recht zu erlassen oder bestehendes Recht zu ändern, muss dies ohne Verzug geschehen.

2 Der Regierungsrat legt dem Landrat innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Verfassung eine Übersicht über die erforderliche Rechtsetzung vor.

Art. 145 Legislazione sui Comuni

1 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti le attribuzioni del corpo elettorale e degli Esecutivi comunali, nonché quelle relative all’ordinamento finanziario dei Comuni rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova normativa legale.

2 Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, la legge o una convenzione intercomunale deve determinare quali Comuni o consorzi riprendono i compiti dei Comuni elettorali e quali autorità e servizi amministrativi sono previsti a tal fine.

3 ...143

143 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.