Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 145

1 Die bisherigen Bestimmungen über die Befugnisse der Stimmberechtigten und der Vorsteherschaften sowie über die Finanzordnung der Gemeinden bleiben bis zur gesetzlichen Neuordnung in Kraft.

2 Durch Gesetz oder durch Vereinbarung zwischen den Gemeinden ist innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung zu bestimmen, welche Gemeinden oder Zweckverbände die Aufgaben der Wahlgemeinden übernehmen und welche Behörden und Amtsstellen dafür vorgesehen sind.

3 …140

140 Aufgehoben an der Landsgemeinde vom 7. Mai 2006, mit Wirkung seit 1. Juli 2010. Gewährleistungsbeschluss vom 18. Juni 2007 (BBl 2007 4933 Art. 1 Ziff. 3, 629).

Art. 144 Autorità e funzionari

1 Le autorità, i funzionari e gli impiegati rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo durante il quale la presente Costituzione entra in vigore. Alle elezioni di rinnovo e a quelle complementari si applica la presente Costituzione.

2 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti le condizioni e la procedura di elezione del Gran Consiglio rimangono in vigore sino alla fine del periodo amministrativo nel corso del quale la presente Costituzione entra in vigore.

3 La prossima elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati si svolgerà nel 1990 contemporaneamente a quella di rinnovo integrale del Consiglio di Stato. La durata del mandato dei due deputati al Consiglio degli Stati si estenderà sino alla seduta costitutiva del Consiglio nazionale dopo il suo rinnovo integrale nel 1995.

4 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti l’organizzazione giudiziaria, in particolare quelle concernenti la mediazione, il Tribunale civile, il Tribunale delle ispezioni oculari, il Tribunale criminale e il Tribunale di polizia rimangono applicabili sino all’emanazione della nuova normativa legale.

5 L’articolo 78 capoverso 4 si applica la prima volta per il periodo amministrativo 1986–1990.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.