131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 145 Legislazione sui Comuni

1 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti le attribuzioni del corpo elettorale e degli Esecutivi comunali, nonché quelle relative all’ordinamento finanziario dei Comuni rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova normativa legale.

2 Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, la legge o una convenzione intercomunale deve determinare quali Comuni o consorzi riprendono i compiti dei Comuni elettorali e quali autorità e servizi amministrativi sono previsti a tal fine.

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143 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 146 Erforderliche Rechtsetzung

1 Ist nach dieser Verfassung neues Recht zu erlassen oder bestehendes Recht zu ändern, muss dies ohne Verzug geschehen.

2 Der Regierungsrat legt dem Landrat innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Verfassung eine Übersicht über die erforderliche Rechtsetzung vor.

 

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