1 La projectaziun e la realisaziun da mesiras pon vegnir surdadas a terzas persunas.
2 Il Cussegl federal po sustegnair stentas d’instituziuns privatas che correspundan a las finamiras ed als princips da questa lescha.
3 En cas da projects en il rom da questa lescha po el cooperar cun chantuns, cun vischnancas e cun instituziuns publicas e sustegnair lur stentas.
4 Per ademplir las finamiras tenor questa lescha po il Cussegl federal fundar persunas giuridicas u concluder che la Confederaziun sa participeschia a talas.
1 La progettazione e l’esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.
2 Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.
3 Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.
4 Per adempiere gli obiettivi definiti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.