1 Il Cussegl federal po far contracts internaziunals che fixeschan ils princips generals da la collavuraziun cun in u cun plirs stadis u cun in’organisaziun internaziunala.
2 Ils uffizis federals cumpetents pon far contracts da dretg internaziunal, da dretg privat u da dretg public che sa refereschan a programs u a projects.
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un’organizzazione internazionale.
2 Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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