1 L’access a gieus per daners realisads online sto vegnir bloccà, sche las purschidas da gieu n’èn betg permessas en Svizra.
2 Bloccà vegn exclusivamain l’access a gieus d’organisaturs che han lur sedia u lur domicil a l’exteriur ubain che zuppan quella u quel, e ch’èn accessibels nà da la Svizra.
3 La CFBG e l’autoritad interchantunala mainan ed actualiseschan mintgamai ina glista da las purschidas da gieu bloccadas en lur champ da cumpetenza.
4 Ils purschiders da servetschs da telecommunicaziun blocheschan l’access a purschidas da gieu che figureschan sin ina da questas glistas.
5 La CFBG e l’autoritad interchantunala pon conceder ad in utilisader l’access a purschidas bloccadas per intents da surveglianza u da perscrutaziun.
1 L’accesso ai giochi in denaro in linea è bloccato se le offerte di gioco non sono autorizzate in Svizzera.
2 Il blocco dell’accesso è disposto soltanto per le offerte di gioco accessibili in Svizzera e i cui organizzatori hanno sede o domicilio all’estero oppure li occultano.
3 La CFCG e l’Autorità intercantonale tengono e aggiornano ciascuna un elenco delle offerte di gioco bloccate rientranti nella rispettiva sfera di competenza.
4 I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso alle offerte di gioco figuranti in uno degli elenchi delle offerte di gioco bloccate.
5 La CFCG e l’Autorità intercantonale possono concedere a un utente l’accesso alle offerte di gioco bloccate, a scopo di sorveglianza o ricerca.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.