1 Ils chantuns èn obligads da prender mesiras da prevenziun cunter gieus excessivs sco er da metter a disposiziun purschidas da cussegliaziun e da tractament per persunas ch’èn en privel da daventar dependentas u ch’èn dependentas dal gieu sco er per lur conturns.
2 Els pon coordinar lur mesiras per proteger giugaders cunter gieus excessivs cun ils casinos e cun ils organisaturs da gieus da gronda extensiun.
1 I Cantoni sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine.
2 Possono coordinare le loro misure per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo con le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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