1 Per exequir l’exclusiun mainan ils casinos ed ils organisaturs da gieus da gronda extensiun che ordineschan exclusiuns, in register da las persunas exclusas e communitgeschan las datas in a l’auter.
2 Ils casinos ed ils organisaturs da gieus da gronda extensiun che ordineschan exclusiuns, pon manar in register cuminaivel. Access al register cuminaivel han quels casinos e quels organisaturs che mainan cuminaivlamain il register.
3 En il register vegnan inscrittas indicaziuns davart l’identitad da la persuna exclusa sco er davart il gener ed il motiv da l’exclusiun.
1 Ai fini dell’esecuzione dell’esclusione dal gioco, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni tengono un registro delle persone escluse e si comunicano reciprocamente i dati.
2 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni possono tenere un registro comune. Hanno accesso al registro comune le case da gioco e gli organizzatori che concorrono alla sua tenuta.
3 Iscrivono nel registro indicazioni sull’identità della persona esclusa dal gioco nonché sul tipo di esclusione e sui motivi della stessa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.