1 L’exclusiun sto vegnir annullada sin dumonda da la persuna pertutgada, sch’il motiv n’exista betg pli.
2 La dumonda sto vegnir inoltrada al casino u a l’organisatur da gieus da gronda extensiun che ha pronunzià l’exclusiun.
3 En la procedura d’annullaziun sto vegnir integrada ina persuna spezialisada renconuschida u in post spezialisà renconuschì dal chantun.
1 L’esclusione dal gioco è revocata su richiesta dell’interessato se viene meno il motivo che l’ha determinata.
2 La richiesta va presentata alla casa da gioco o all’organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l’esclusione dal gioco.
3 Alla procedura di revoca partecipa uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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