1 Ils organisaturs da lottarias pitschnas e da scumessas da sport localas concedan a l’autoritad chantunala da surveglianza e d’execuziun in rapport entaifer 3 mais suenter la terminaziun d’in gieu. Quest rapport cuntegna:
2 Per organisaturs che realiseschan 24 u dapli turniers da poker pitschens per onn valan las reglas tenor ils artitgels 48 e 49 alineas 3 e 4 en quai che concerna il rendaquint e la revisiun. Per ils auters organisaturs da turniers da poker pitschens vegn applitgà l’alinea 1 literas a e b.
1 Entro tre mesi dalla conclusione del gioco, gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali presentano un rapporto all’autorità cantonale di vigilanza e d’esecuzione. Il rapporto contiene:
2 A chi organizza almeno 24 piccoli tornei di poker all’anno si applicano le regole sulla presentazione dei conti e sulla revisione di cui agli articoli 48 e 49 capoversi 3 e 4. Agli altri organizzatori di piccoli tornei di poker si applica il capoverso 1 lettere a e b.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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