1 En la dumonda da permissiun fa l’organisatur a l’autoritad chantunala da surveglianza e d’execuziun per mintga gieu da pitschna extensiun indicaziuns davart la concepziun e davart la realisaziun areguard l’aspect tecnic dal gieu, areguard l’organisaziun ed areguard las finanzas.
2 Cun ina dumonda po vegnir dumandada la permissiun per pliras occurrenzas. Quellas ston avair lieu al medem lieu entaifer ina perioda da maximalmain 6 mais.
1 Nella richiesta di autorizzazione l’organizzatore fornisce all’autorità cantonale di vigilanza e d’esecuzione, per ogni gioco di piccola estensione, indicazioni in merito alla concezione e allo svolgimento del gioco sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario.
2 La richiesta può concernere più giochi di piccola estensione dello stesso tipo. Questi devono svolgersi nello stesso luogo e nell’arco di un periodo non superiore a sei mesi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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