935.51 Lescha federala dals 29 da settember 2017 davart gieus per daners (Lescha da gieus per daners, LGD)

935.51 Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD)

Art. 23 Dumber d’organisaturs

1 Ils chantuns fixeschan il dumber maximal d’organisaturs da lottarias e da scumessas da sport.

2 Ultra da quai pon els designar en in decret legislativ las societads, a las qualas l’autoritad interchantunala po conceder ina permissiun per realisar lottarias e scumessas da sport, sche las premissas da la permissiun èn ademplidas.

Art. 23 Numero di organizzatori

1 I Cantoni stabiliscono il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive.

2 Possono inoltre designare nella loro legislazione le società alle quali l’Autorità intercantonale può rilasciare un’autorizzazione per l’organizzazione di lotterie e scommesse sportive, sempreché le condizioni di autorizzazione siano adempiute.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.