1 Ils chantuns fixeschan il dumber maximal d’organisaturs da lottarias e da scumessas da sport.
2 Ultra da quai pon els designar en in decret legislativ las societads, a las qualas l’autoritad interchantunala po conceder ina permissiun per realisar lottarias e scumessas da sport, sche las premissas da la permissiun èn ademplidas.
1 I Cantoni stabiliscono il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive.
2 Possono inoltre designare nella loro legislazione le società alle quali l’Autorità intercantonale può rilasciare un’autorizzazione per l’organizzazione di lotterie e scommesse sportive, sempreché le condizioni di autorizzazione siano adempiute.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.