1 Ils gudogns nets da las lottarias e da las scumessas da sport na dastgan betg vegnir integrads en il quint statal dals chantuns. Els vegnan administrads separadamain.
2 Ils organisaturs consegnan lur gudogns nets a quels chantuns, en ils quals èn vegnidas realisadas las lottarias e las scumessas da sport.
1 L’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive non può confluire nei consuntivi dei Cantoni. È gestito separatamente.
2 Gli organizzatori versano l’utile netto ai Cantoni in cui si sono svolte le lotterie e le scommesse sportive.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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