1 L’organ da coordinaziun sa raduna uschè savens che quai è necessari per ademplir sias incumbensas. Mintga commember ha il dretg da convocar ina sesida.
2 Ils conclus vegnan prendids tras maioritad simpla. Mintga commember ha ina vusch. Il presidi n’ha betg il dretg da prender la decisiun da tagl.
3 L’organ da coordinaziun sa dat in reglament da gestiun.
1 L’organo di coordinamento si riunisce con la frequenza necessaria per l’adempimento dei propri compiti. Ogni membro ha il diritto di convocare una riunione.
2 L’organo di coordinamento decide a maggioranza semplice. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente non è decisivo.
3 L’organo di coordinamento adotta un regolamento interno.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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