1 Per ademplir sias incumbensas po l’organ da coordinaziun:
2 El na po decretar naginas disposiziuns contestablas en il senn dals artitgels 5 e 44 da la Lescha federala dals 20 da december 196813 davart la procedura administrativa.
1 Per adempiere i propri compiti, l’organo di coordinamento può:
2 L’organo di coordinamento non può emanare decisioni impugnabili ai sensi degli articoli 5 e 44 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.