1 L’autoritad interchantunala po supplitgar las autoritads estras cumpetentas da dar infurmaziuns necessarias per ademplir sias incumbensas legalas, inclusiv las datas spezialmain sensiblas.
2 Ella po transmetter a las autoritads estras cumpetentas per ils gieus per daners infurmaziuns, inclusiv las datas spezialmain sensiblas, sche las suandantas premissas èn ademplidas:
3 Ella po desister da la collavuraziun, sch’i na vegn concedì nagin dretg reciproc.
1 L’Autorità intercantonale può chiedere alle competenti autorità estere le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.
2 Può trasmettere alle autorità estere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
3 L’Autorità intercantonale può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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