1 Il Cussegl federal decida davart l’attribuziun da la concessiun; sia decisiun n’è betg contestabla.
2 La concessiun vegn publitgada en il Fegl uffizial federal ed en il fegl uffizial dal chantun da domicil dal casino.
1 Il Consiglio federale decide sul rilascio della concessione; la decisione non è impugnabile.
2 La concessione è pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.